​​

Trasporto dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale

​[art. 27, co. 2, lettera g) del D.lgs. 31/2010] 

Il conferimento al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi provenienti dai vari siti di produzione e dai detentori avverrà nel rispetto della normativa internazionale, garantendo i più alti standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. 

In attesa dell’individuazione del sito idoneo a ospitare il Deposito e considerando la distribuzione dei siti di provenienza sul territorio nazionale, le caratteristiche delle infrastrutture disponibili e l’eterogeneità dei rifiuti e delle tipologie dei loro contenitori, le modalità di trasporto prese in considerazione sono stradale, ferroviaria, marittima. 

Tempi e costi del trasporto si potranno stimare puntualmente soltanto dopo aver individuato il sito dove costruire il Deposito. A oggi si prevede che i trasporti avvengano durante tutto il periodo di esercizio del Deposito Nazionale (40 anni). I costi, a carico del detentore del rifiuto, dipenderanno dall’accessibilità del sito e dall’eventuale combinazione di modalità di trasporto necessarie per raggiungerlo.

​ Deposito Nazionale: da dove provengono i rifiuti radioattivi 

Trasporto stradale 

La maggior parte dei trasporti su strada di rifiuti radioattivi verso il Deposito Nazionale sarà di tipo convenzionale (o non eccezionale) in quanto saranno impiegati contenitori che richiedono mezzi di trasporto comuni (veicoli motrice, autoarticolati e autosnodati, veicoli portacontainer). 

Pochissimi sono i casi in cui si dovrà ricorrere a trasporti eccezionali (con mezzi speciali) in quanto i contenitori raramente supereranno i valori limite di dimensioni, massa e peso per asse come previsto dal Codice della strada. Tra questi il caso più rappresentativo è quello dei cask, contenitori qualificati al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti ad alta attività, capaci di resistere a sollecitazioni estreme sia meccaniche che termiche (urto e incendio). Si prevede che il trasporto dei cask possa avvenire, come negli altri Paesi europei, in maniera ‘multimodale’, ossia attraverso più modalità di trasporto combinate tra loro. La percorrenza maggiore di solito è affidata al trasporto ferroviario, limitando i tratti iniziali e finali al trasporto eccezionale su strada. 

I fattori da considerare per valutare l’idoneità delle vie di trasporto stradale sia convenzionale che eccezionale sono:

  • caratteristiche morfologiche (strade in forte pendenza e/o in alta quota);
  • viabilità (attraversamento di ponti, gallerie, centri urbani; presenza di strade ad alto scorrimento e di percorsi alternativi idonei; adeguamento e/o realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità);
  • vicinanza/presenza/realizzazione di punti di trasferimento intermodali (punti di cambio della modalità di trasporto, da ferroviario a stradale e viceversa).
Trasporto ferroviario 

Una parte dei rifiuti radioattivi sarà conferita al Deposito Nazionale per via ferroviaria. Questa modalità, infatti, è la più idonea al trasporto di contenitori di rifiuti radioattivi di grandi dimensioni come i cask per i rifiuti ad alta attività. 

Per il loro trasporto, in virtù delle masse, si rende necessario generalmente l’utilizzo di linee ferroviarie di opportuna categoria, la D4, unica per caratteristiche infrastrutturali a sostenere i valori di “peso per asse” e “massa per metro corrente” dei cask. 

Trasporti di tale tipologia sono stati già effettuati in condizioni di massima sicurezza per il trasferimento agli impianti di ritrattamento all’estero del combustibile proveniente dagli impianti nucleari italiani. 

L’utilizzo della modalità di trasporto intermodale strada-ferrovia prevede la predisposizione di appositi punti di scambio (Transfer Point), in cui avviene il trasferimento del carico dal vagone ferroviario all’apposito mezzo gommato.
Esempio di Tran​sfer Point 

I fattori da considerare per valutare l’idoneità delle vie di trasporto ferroviario sono:

  • caratteristiche morfologiche (tratte in forte pendenza e/o in alta quota);
  • organizzazione del trasporto (reperimento di idonei carri merci);
  • viabilità (utilizzo di tracciati ferroviari di idonea categoria, presenza di idonei tracciati ferroviari alternativi, interferenza con il traffico merci/passeggeri);
  • punti di trasferimento intermodale (assenza o vicinanza a punti di trasferimento intermodale, caratteristiche indicative minime richieste ad un punto di trasferimento multimodale).
Trasporto marittimo 

Il trasporto marittimo è comunemente utilizzato per il traghettamento di materiali radioattivi. In Italia, ad esempio, si utilizza quotidianamente per trasferire i kit di radiofarmaci da e per le Isole Maggiori ed è stato impiegato per l’allontanamento di materie nucleari all’estero. 

Il trasporto marittimo può avvenire in due modalità:
  • Roll on – Roll off (RO-RO) con l’imbarco direttamente presso il porto di partenza del veicolo stradale o del vagone ferroviario e successivamente lo sbarco presso il porto di destinazione.
  • Lift on – Lift off (LO-LO) con il trasbordo dei contenitori, tramite opportuno mezzo di sollevamento (gru portuali o autogru), dal veicolo stradale o dal vagone ferroviario all’interno della stiva della nave.
La modalità di trasporto marittimo maggiormente utilizzata è quella RO-RO in quanto caratterizzata da minore complessità gestionale. 

Per il trasporto marittimo possono essere impiegate, a seconda dei casi, navi di linea per il trasporto di merci o navi charter a noleggio, non soggette a una programmazione sistematica di orari. 

I fattori da considerare per valutare l’idoneità delle vie di trasporto marittimo sono:

  • fenomeni meteo-marittimi;
  • infrastrutture portuali;
  • tipologia di imbarcazioni;
  • autorizzazioni al trasporto;
  • aspetti economici (realizzazione di porti e/o adeguamento di porti pre-esistenti, ottenimento delle autorizzazioni di trasporto, interferenza su altre attività portuali).

Nota generale in merito alla Classificazione dei rifiuti radioattivi​​

Nei documenti del Progetto Preliminare si utilizza la classificazione indicata nel Decreto Legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010. Il Decreto, nel regolare la realizzazione del Parco Tecnologico e, in particolare, del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto ad esso (Titolo III - Art. 25, comma 3), fa riferimento alla classificazione dei rifiuti radioattivi allora vigente (ex Guida Tecnica n. 26 ENEA-DISP) e, al Titolo I – Art. 2, punto i), articola che “Deposito Nazionale è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività … e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato…”. Successivamente, con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015 “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’Art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45” la classificazione nazionale dei rifiuti radioattivi è stata modificata, adeguandola agli standard europei. Pertanto, allo stato attuale, riguardo al Deposito Nazionale di fattispecie, leggasi “smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività (VLLW-Very Low Level Waste e LLW-Low Level Waste) e stoccaggio-immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti radioattivi a media e alta attività (ILW-Intermediate Level Waste e HLW-High Level Waste).​

Documentazione